tingersi i capelli : La legge sul tocco di prova

2014 3 ottobre

tingersi i capelli : La legge sul tocco di prova

tingersi i capelli : La legge sul tocco di prova

Le leggi vigenti, in particolare la 713/86 e la 101/86 obbliga gli operatori cosmetici ad effettuare prima della tintura un tocco di prova per accertare una eventuale allergia. La stessa direttiva ha limitato la concentrazione di alcune sostanze organiche ed ha reso obbligatoria la composizione che deve essere specificata dalla casa produttrice sui contenuti delle tinture.
Direttiva C.E.E. del 1976 diventata poi legge in Italia (n. 713 dell' 11/10/86; G.U. n. 101 del 30/10/86) obbliga gli operatori cosmetici ad eseguire prima della tintura un "tocco di prova" (!) per accertare una eventuale allergia. La stessa direttiva ha limitato la concentrazione di alcune sostanze organiche ed ha reso obbligatoria la composizione che deve essere specificata dalla casa produttrice sui contenitori delle tinture
LEGGE 713/86 
Le leggi vigenti, in particolare la 713/86 e la 101/86 obbliga gli operatori cosmetici ad effettuare prima della tintura un tocco di prova per accertare una eventuale allergia. La stessa direttiva ha limitato la concentrazione di alcune sostanze organiche ed ha reso obbligatoria la composizione che deve essere specificata dalla casa produttrice sui contenuti delle tinture.LEGGE 11 OTTOBRE 1986, N. 713
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI
(Pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 253 del 30 ottobre 1986)
(Testo integrato con il decreto legislativo 10 settembre 1991 n.300-pubblicato in S.O. alla
G.U. n. 221 del 20 settembre 1991 – e con decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 126 –
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 1997)
(Il testo riportato in grassetto è quello relativo alle modifiche apportate dal D. Lgs 126/97)
Art. 1
1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le
preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici
esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra,
organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo,
esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli
odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.
2. I prodotti cosmetici non hanno finalita' terapeutica e non possono vantare attivita'
terapeutiche.
3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che
figurano nell'allegato I annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei
cosmetici.
2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II e' tuttavia tollerata a
condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti
corretti di fabbricazione e purche' sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'
articolo 7 .
3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV e' consentito con le
limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi
allegati.
4. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.
5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non
possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o
per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.
5-bis. E' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti
sperimentati su animali a partire dal 1 gennaio 1998.
5-ter. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma
5-bis, a quello eventualmente stabilito dalla Comunita' europea secondo quanto
previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle
sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato scientificamente
dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di
protezione equivalente.
6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle
direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Con le stesse modalita' possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri
elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti
cosmetici.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica,
prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle
prescrizioni.
9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze
non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunita' economica europea, i
decreti stessi devono, indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene
autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione
l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a
contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.
10. Il Ministro della sanita' trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della legge nonche' sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.
10-bis. Ai fini della comunicazione annuale alla commissione europea dei dati sulle
sperimentazioni su animali, il Ministro della sanita' applica la procedura di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Art. 3
1. Salvo che i fatti non costituiscano i piu' gravi reati previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 7,
chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II e' punito
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000
o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda
da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo, e' soggetto chi
impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o
sostanze conservanti non comprese nell'allegato V - sezione 1°, o filtri U.V. non compresi
nell'allegato V - sezione 2°, o sostanze non comprese in altre liste positive aggiunte in
apposite sezioni dello stesso allegato V, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 .
2. Chiunque impiega nella preparazione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi negli
allegati III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati e' punito
con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 o,
se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
250.000 a lire 2.500.000.
3. Alle pene previste nel comma 2 e' soggetto, altresi':
a) chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese
nell'allegato V, sezioni prima e seconda, o in altre liste positive aggiunte in apposite
sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i
limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali
previsti nel medesimo articolo 2;
b) chiunque impieghi, nella preparazione di cosmetici, sostanze o combinazioni di
sostanze sperimentate su animali dopo il termine previsto dal comma 5-bis
dell'articolo 2 o dopo il diverso termine di cui al comma 5-ter dello stesso articolo.
3-bis. in caso di reiterazione la licenza di produzione e di commercio nel settore e'
sospesa per un periodo di tre mesi.
4. In caso di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste nei commi precedenti si
applicano all'importatore.
Art. 4
1. I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come presidi
medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e del regolamento approvato con regio decreto 6
dicembre 1928, n. 3112 .
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanita'
procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati
sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono
stati registrati come presidi medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi a:
a) revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonche' stabilire il
termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio
le confezioni a suo tempo autorizzate;
b) confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto finalita'
disinfettante, disinfestante o insettorepellente;
c) eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicita' dei prodotti di cui conferma la
registrazione le affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei prodotti o che
comunque attribuiscono ai preparati finalita' proprie dei prodotti cosmetici.
3. Quando, ai sensi del comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della
sanita' provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di pubblicita'
sanitaria relativa allo stesso. in caso di conferma della registrazione, i messaggi
pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere adeguati alle effettive caratteristiche del
prodotto.
4. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le
autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere applicati
sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca,
registrati come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge medesima. il Ministro della sanita', con proprio decreto, stabilisce il
termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio
le confezioni a suo tempo autorizzate.
Art. 5
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici
e importatrici, anche attraverso le loro associazioni, devono comunicare al Ministero della
sanita' gli elenchi delle sostanze e dei prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici.
Art. 6
1. L'istituto superiore di sanita' svolge, nella materia oggetto della presente legge, funzioni
di consulenza della competente amministrazione statale. In tale ambito, l'Istituto, oltre ad
esprimere parere sugli elenchi di cui all' articolo 5 :
a) fornisce valutazioni tecniche per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2
dell'articolo 7 ;
b) propone al Ministro della sanita' eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi, degli
adempimenti e delle modalita' previsti dagli articoli 2 e 4.
2. I criteri di massima in ordine all'idoneita' per i locali e le attrezzature delle officine di
produzione dei cosmetici di cui all' articolo 10 vengono stabiliti dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Art. 7
1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in
modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o
ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della
presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e
l'eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del
produttore o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della
commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. La presenza delle
indicazioni o delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i responsabili
dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio
decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici
ed altresi' i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonche',
se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.
3. Con lo stesso decreto vengono altresi' determinate le modalita' da seguire per il prelievo
di campioni di cui al successivo articolo 11.
4. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.
5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che,
nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, possono essere
dannosi per la salute e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a
lire 2.000.000.
6. Se il fatto e' commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da
un terzo a un sesto.
7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti
cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 8
1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei
normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se il
contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato come
condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo
facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile
dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione
europea. tali indicazioni possono essere abbreviate purche' sia possibile
l'identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali
del sistema metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale,
rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. l'indicazione non e' obbligatoria per i
campioni gratuiti, per le monodosi, nonche' per gli imballaggi preconfenzionati
solitamente commercializzati per insieme di pezzi,per i quali l'indicazione del peso e
del volume non ha rilevanza pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve
essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere
agevolmente determinato dall'esterno.in aggiunta alle indicazioni in misure legali del
sistema metrico, il contenuto nominale puo' essere espresso anche in unita' di
misura diverse, purche'con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle
misure legali;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla
quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7. Essa e' indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro .", seguita
dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se
necessario, tale scritta e' completata dall'indicazione delle condizioni la cui
osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta
dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. per i prodotti cosmetici
aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di
durata non e' obbligatoria;
d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nelle
colonne degli allegati III e V intitolate "Modalita' di impiego e avvertenze da indicare
obbligatoriamente sull'etichetta", le quali debbono figurare sul condizionamento
primario e sull'imballaggio secondario nonche' le eventuali indicazioni concernenti
precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale,
in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilita' pratica, un
foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali
indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione
abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire
sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;
e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione
della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilita' pratica dovuta alle ridotte
dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione puo' figurare soltanto
sull'imballaggio secondario di detti prodotti;
f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione
europea;
g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso;
h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento
dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti"
o"ingredients". In caso di impossibilita' pratica, queste indicazioni figurano su un
foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino allegati la cui presenza deve
essere richiamata sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul
condizionamento primario mediante una indicazione abbreviata o mediante il
simbolo raffigurato nell'allegato VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non
compaiono nella composizione del prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi assolutamente indispensabili come
solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.
2. i composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati
con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione
inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in
concentrazione superiore all'1%.
3. i coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti,
conformemente al numero Color index o alla denominazione di cui all'allegato IV.
4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli,
immessi sul mercato in varie sfumature di colore puo' essere menzionato l'insieme
dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "puo'
contenere" o il simbolo "+/--".
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista
dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della
Commissione delle Comunita' europee dell'8 maggio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L132 del 1 giugno 1996 e sue
modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi intale inventario, con
una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.
6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le
indicazioni di cui alle lettere d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato,
dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto
cosmetico.
7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o
della forma del prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera
h) del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul prodotto, oppure su un
foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato
in prossimita' del contenitore nel quale il prodotto cosmetico e' esposto per la
vendita.
8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o
preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 10, le diciture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere
riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad
un foglio riportante le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti
cosmetici e' consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque
minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali
minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale,
provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto
28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle
competenti autorita' nazionali.
11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della
legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.
12. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati alle norme di cui alla legge 29
maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997,n. 52, e relative norme di
attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi.
13. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 1 devono essere redatte
in lingua italiana.
14. Le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1 possono essere riportate anche
solo sull'imballaggio secondario del prodotto.
15. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattromilioni.
Art. 8-bis
1. Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del quale e' fabbricato un
prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un
prodotto cosmetico importato che, per motivi di riservatezza commerciale, intende
ottenere la non iscrizione di uno o piu' ingredienti di un prodotto cosmetico
nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), presenta a tal fine una domanda
presso il Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, d'ora in avanti indicato come "Ministero".
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
b) una precisa identificazione degli ingredienti per i quali e' richiesta la riservatezza,
tramite:
1) i numeri CAS (Chemical Abstracts Service), EINECS (European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances) e Colour index, la denominazione
chimica, la denominazione IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
la denominazione INCI, la denominazione della Farmacopea europea, la
denominazione comune internazionale dell'OMS e la denominazione della nomenclatura
comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici,se
esistono;
2) la denominazione ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) e il
numero ufficiale che e' stato attribuito all'ingrediente in caso di notificazione sulla
base della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, nonche' l'indicazione del
riconoscimento o del rifiuto di riconoscimento della riservatezza sulla base
dell'articolo 19 della stessa direttiva;
3) il nome della sostanza costitutiva di base, il nome della parte di pianta o di
animale utilizzata, il nome dei componenti l'ingrediente, quali i solventi, nel caso in
cui nomi e numeri di cui ai numeri 1) e 2) non esistano, ad esempio quando si tratta
di ingredienti di origine naturale;
c) la valutazione della sicurezza per la salute umana dell'ingrediente utilizzato nel
prodotto finito, tenendo conto del profilo tossicologico, della struttura chimica e del
livello di esposizione dell'ingrediente, secondo le condizioni di cui all'articolo 10-ter;
d) il prevedibile uso dell'ingrediente ed in particolare le varie categorie di prodotti in
cui sara' utilizzato;
e) una documentazione dettagliata dei motivi per i quali e' richiesta, a titolo
eccezionale, la riservatezza come, ad esempio:
1) il fatto che l'identita' dell'ingrediente o la sua funzione nel prodotto cosmetico da
immettere in commercio non e' descritta nella letteratura o e' sconosciuta alle
regole dell'arte;
2) il fatto che l'informazione non e' ancora di dominio pubblico, pur essendo gia'
depositata una richiesta di brevetto per l'ingrediente o per la sua utilizzazione;
3) il fatto che se l'informazione fosse nota l'ingrediente o il procedimento sarebbero
facilmente riproducibili, con pregiudizio del richiedente;
f) il nome di ciascun prodotto che conterra' l'ingrediente, se e' noto, e, se si prevede
di utilizzare diverse denominazioni sul mercato comunitario, l'elenco delle stesse.
se il nome del prodotto non e' ancora noto, la comunicazione potra' essere
effettuata successivamente, ma comunque almeno quindici giorni prima
dell'immissione sul mercato del prodotto stesso. Se l'ingrediente e' utilizzato in una
pluralita' di prodotti della stessa impresa, e' sufficiente una sola domanda, purche'
tali prodotti siano chiaramente indicati al Ministero;
g) una dichiarazione che precisi se una domanda e' stata presentata all'autorita'
competente di un altro Stato membro, nonche' informazioni in merito al seguito
dato a tale domanda.
3. Dopo avere ricevuto una domanda di riservatezza conforme al disposto del
comma 2, il Ministero la esamina entro un termine non superiore a centoventi giorni
e informa per iscritto il richiedente sul suo esito. In caso di accoglimento, il
Ministero comunica inoltre al richiedente il numero di registrazione attribuito
all'ingrediente secondo le modalita' di cui all'allegato VII. Tuttavia, per motivi
eccezionali, il Ministero puo' informare per iscritto il richiedente circa la necessita'
di un periodo di tempo supplementare, in ogni caso non superiore a sessanta
giorni, per esaminare la domanda.
4. Il rifiuto del riconoscimento della riservatezza deve essere motivato e vengono
chiaramente indicati al richiedente i mezzi di ricorso ed i relativi termini di
presentazione.
5. Il numero di registrazione di cui al comma 3 sostituisce la denominazione
dell'ingrediente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h).
6. Ogni modificazione delle informazioni fornite secondo il comma 2 deve essere
comunicata quanto prima al Ministero e comunque almeno quindici giorni prima
dell'immissione in commercio del prodotto per il quale e' stata concessa la
riservatezza di un ingrediente. La modifica della denominazione dei prodotti
cosmetici in cui e' contenuto l'ingrediente viene comunicata al Ministero almeno
quindici giorni prima dell'immissione sul mercato dei prodotti sotto tale nuova
denominazione.
7. Tenuto conto delle modificazioni di cui al comma 6 o nel caso in cui nuovi
elementi, in particolare motivi imperativi di sanita' pubblica, lo impongano, il
Ministero puo' revocare il riconoscimento della riservatezza; in tal caso informa il
richiedente della decisione entro i termini e secondo le modalita' di cui al comma 4.
8. Il riconoscimento della riservatezza ha una durata di validita' di cinque anni.
Tuttavia il destinatario della decisione, se ritiene che sussistano motivi eccezionali
che giustificano una proroga di tale durata, puo' presentare una domanda motivata
presso il Ministero che si pronuncia sulla stessa entro i termini e secondo le
modalita' di cui ai commi 3 e 4. La proroga non puo' superare i tre anni.
9. Le spese derivanti dalle attivita' di cui ai commi 3 e 8 sono a carico del
richiedente, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della
sanita' di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro.
10. Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione
europea in merito alle proprie decisioni di riconoscimento di proroga della
riservatezza indicando il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del
richiedente, i nomi dei prodotti cosmetici che contengono l'ingrediente per il quale
la riservatezza e' stata concessa, nonche' il numero di registrazione di cui al comma
3. La Commissione e gli altri Stati membri possono ottenere, a richiesta, una copia
del fascicolo contenente la domanda di riservatezza nonche' la decisione del
Ministero.
11. Il Ministero informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle decisioni
motivate di rifiuto o di revoca del riconoscimento della riservatezza, o di rifiuto della
proroga.
12. Il Ministero adotta le misure necessarie affinche' i dati riservati non siano
indebitamente divulgati.
13. Il Ministero riconosce le decisioni adottate dalle altre autorita' competenti degli
Stati membri in materia di riconoscimento o di proroga della riservatezza. Tuttavia,
se il Ministero contesta una decisione adottata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, puo' chiedere alla Commissione di adottare una decisione in base
alla procedura prevista dall'articolo 10 della direttiva del Consiglio 76/768/CEE, e
successive modificazioni.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque divulga indebitamente dati
qualificati riservati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 9
1. E' vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita' dei
prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno,
che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste dall' articolo 1 .
1-bis. Quando nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita'
dei prodotti cosmetici viene fatto riferimento a prove effettuate su animali, sulla
stessa etichetta, nella stessa presentazione alla vendita e nella stessa pubblicita'
deve essere chiaramente indicato se il produttore o i suoi fornitori hanno effettuato
direttamente o commissionato a terzi tali esperimenti e se essi riguardano il
prodotto cosmetico finito oppure i suoi ingredienti o entrambi.
2. Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato,
chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace alla sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed e' tenuto a pubblicare una rettifica con
gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicita', nel modo e nei termini stabiliti
dall'autorita' sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della
rettifica, la sanzione amministrativa e' raddoppiata.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di
cui al comma 1-bis soggiace alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei
milioni.
3. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicita' sanitarie rilasciate dal
Ministero della sanita', non potranno essere attribuite finalita' cosmetiche a prodotti
registrati come presidi medico-chirurgici o come specialita' medicinali.
Art. 10
1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in
officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione
tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e
tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al
relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di
un paese della Comunita' economica europea, con cui viga regime di reciprocita'.
2. Il direttore tecnico svolge la sua attivita' con un rapporto di lavoro che puo' essere di tipo
professionale.
3. Il direttore tecnico e' responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di
produzione e confezionamento conformemente alle buone pratiche di
fabbricazione, di cui al comma 4 o, in mancanza, alle disposizioni del decreto del
Ministro della sanita' 9 luglio 1987, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni,
senza pregiudizio della responsabilita' dell'imprenditore.
3-bis. L'importazione dei prodotti cosmetici da Paesi non membri dell'Unione
europea deve avvenire sotto la responsabilita' di un esperto avente i requisiti di cui
ai commi 1 e 2, il quale e' tenuto a valutare il metodo di fabbricazione utilizzato per i
prodotti stessi.
4. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono fissate ed
aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sulla
base delle norme comunitarie.
5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all'
articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio della
attivita' al Ministero della sanita' e alla regione.
6. la comunicazione deve contenere:
a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di
produzione;
b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il
profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la
documentazione comprovante l'acquisto o il leasing delle attrezzature sopradette;
c) le generalita' e la qualifica del direttore tecnico;
d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel
prodotto commerciale.
7. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 6 deve formare oggetto di nuova, preventiva
comunicazione.
8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) del comma 6, deve
essere fatta dagli importatori di prodotti in confezioni pronte alla vendita provenienti
da Paesi membri dell'Unione europea, mentre gli importatori da Paesi non membri
dell'Unione europea devono trasmettere comunicazione anche relativamente alle
generalita' ed alla qualificazione dell'esperto di cui al comma 3-bis.
8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire, con decreto, che i dati relativi alle sostanze
previsti nei commi 6, 7 e 8, ivi compresi quelli gia' comunicati, siano forniti al Ministero e
alle regioni, eventualmente tramite le associazioni di categoria, mediante idoneo supporto
magnetico, secondo le modalita' precisate nello stesso decreto.
9. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le regioni danno notizia al Ministero
della sanita', mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre
precedente.
10. Il Ministero della sanita' effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti di
produzione al fine di acquisire elementi per l'espletamento dei compiti affidati dalla
presente legge.
11. In qualsiasi momento l'autorita' sanitaria competente puo' accedere nei locali al fine di
effettuare ispezioni e puo' disporre l'adozione di particolari cautele e la esecuzione dei
lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al
confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal
decreto ministeriale di cui al comma 4.
12. Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre anni,
anche dopo la cessazione della produzione e del deposito, la documentazione relativa alla
composizione qualitativa e quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi.
12-bis. In caso di cessazione dell'attivita', i produttori e gli importatori devono darne
comunicazione al Ministero della sanita' e alla regione, entro sessanta giorni.
13. Nel caso di prodotti cosmetici "allo stato estero" il competente organo della vigilanza
sanitaria - previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorita'
doganali - puo' accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di prelievo in
collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o
del suo rappresentante in loco.
14. La suddetta operazione di prelievo puo' essere effettuata con le medesime garanzie,
presso le imprese destinatarie, se i prodotti cosmetici sono importati con la procedura
semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1,
tre-bis, 5, 6, 7, 8 e 12-bis, a quelle impartite dall'autorita' sanitaria competente ai sensi del
comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-bis e' soggetto alla
sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.
Art. 10-bis
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dello artigianato, sono stabiliti gli adempimenti che devono essere osservati
per assicurare l'agevole individuazione dell'importatore in ogni fase della distribuzione e
della vendita di cosmetici provenienti dall'estero.
2. In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni.
Art. 10-ter
1. Il produttore o il suo mandatario o la persona per conto della quale un prodotto
cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato di
un prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea
tiene ad immediata disposizione del Ministero della sanita' - Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ai fini dell'esercizio del controllo,
all'indirizzo specificato in etichetta come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a),
le seguenti informazioni:
a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i
profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e
all'indentita' del fornitore;
b) le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del
prodotto finito e i criteri di purezza e i criteri di controllo microbiologico dei prodotti
cosmetici;
c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;
d) la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana. A tale
riguardo, il produttore prende in considerazione il profilo tossicologico generale
degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione;
e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui
alla lettera d). Tali persone devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi
di laurea o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un Paese
dell'Unione europea: in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia, in
chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica o in chimica industriale; qualora il
valutatore sia, invece, in possesso di un titolo di studio conseguito ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in italia o in altro Paese dell'Unione
europea, e' necessario che l'interessato documenti di aver acquisito esperienza nel
settore specifico; il valutatore della sicurezza puo', analogamente a quanto avviene
per il direttore tecnico, svolgere la sua attivita' con un rapporto di lavoro anche di
tipo professionale. La figura del valutatore della sicurezza potra' coincidere con
quella del direttore tecnico o dell'esperto di cui all'articolo 10, comma 3-bis, qualora
questi ultimi posseggano i requisiti previsti dalla presente legge;
f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana
provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;
g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti
o del prodotto lo giustifichi.
2. Le aziende produttrici e distributrici di materie prime destinate ai prodotti
cosmetici sono tenute a fornire agli acquirenti tutte le informazioni necessarie alla
predisposizione della documentazione di cui alla lettera b) e alla valutazione della
sicurezza prevista alla lettera d) del comma 1, anche mediante dati sul potere
irritante ed allergizzante delle sostanze.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sulla base di disposizioni comunitarie, sono
definite linee guida sugli obblighi di informazione di cui al comma 2 e sulla
compilazione delle informazioni di cui al comma 1.
4. La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al comma 1, lettera d),
viene effettuata conformemente ai principi di buone pratiche di laboratorio, cosi'
come previsti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.120, per le prove sugli
ingredienti dei prodotti.
5. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere disponibili in lingua italiana o in
lingua inglese o francese.
6. Il produttore o il suo mandatario o la persona per conto della quale il prodotto
cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato del
prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti alla Unione europea deve
comunicare al Ministero della Sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza, l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione
nell'Unione europea dei prodotti cosmetici prima dell'immissione sul mercato,
nonche' l'indirizzo del luogo di detenzione delle informazioni di cui al comma 1,
qualora diverso da quello indicato in etichetta.
7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate
anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante puo' scegliere anche un
solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al
comma 1.
8. Ogni modificazione dei dati di cui ai commi 6 e 7 deve formare oggetto di nuova
preventiva comunicazione.
9. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque contravviene alle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire dieci milioni a
lire cento milioni, chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 e'
soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 11
1. Il Ministero della sanita' e l'autorita' sanitaria territorialmente competente in base
all'ubicazione dei locali di cui al comma 3 possono procedere in qualunque
momento al prelievo di campioni di prodotti cosmetici, con le modalita' stabilite dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 7.
2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le
modalita' in uso per i prodotti farmaceutici.
3. Il prelievo puo' essere effettuato presso l'officina di produzione, o di
confezionamento o presso il deposito dell'importatore o del distributore ubicati nel
territorio soggetto alla vigilanza dell'autorita' sanitaria che effettua il prelievo. E'
comunque ammesso il campionamento presso esercizi di commercio al dettaglio
qualora non risulti possibile o non risulti utile ai fini sanitari procedere al
campionamento nelle sedi previste dal primo periodo del presente comma.
3-bis. Le regioni e le province autonome assicurano che, in un arco di tempo dalle
stesse determinato, tutti gli stabilimenti di produzione ed i magazzini degli
importatori, anche da Paesi comunitari, situati nei territori di rispettiva competenza,
vengano sottoposti ad ispezioni finalizzate a verificare l'osservanza delle
disposizioni della presente legge, tenuto conto altresi' del sistema di certificazione
di qualita' eventualmente adottato. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni vengono
comunicati al Ministero della sanita'.
3-ter. Al fine di garantire un idoneo sistema di sorveglianza sul territorio nazionale, le
autorita' sanitarie regionali e locali trasmettono al Ministero della sanita', entro i mesi
di gennaio e luglio di ogni anno, i dati relativi agli effetti indesiderati comunque
correlati all'uso di prodotti cosmetici. Il Ministro della sanita' stabilisce le modalita'
attraverso le quali i cittadini possono segnalare gli eventuali effetti indesiderati dei
prodotti cosmetici.
4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa
ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorita' sanitaria, oltre a trasmettere il
rapporto all'autorita' giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il
Ministero della sanita'.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati
potranno presentare all'autorita' competente istanza di revisione in bollo.
6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute
nell' articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi
di revisione e' l'Istituto superiore di sanita'.
7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal
Ministero della sanita' o dalla autorita' sanitaria competente sulle sostanze contenute nei
prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.
8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla
composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.
9. Il Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7.
9-bis. Il Ministro della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza e' l'autorita' competente a richiedere le informazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 10-ter. Il Dipartimento si avvale, se del caso, dell'Istituto
superiore di sanita' e del Consiglio superiore di sanita' per la valutazione di tali
informazioni e dei dati trasmessi dalle autorita' regionali e locali ai sensi del comma
3-ter.
9-ter. A richiesta dell'autorita' di cui al comma 9-bis sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale le comunicazioni relative ai ritiri dal mercato dei prodotti cosmetici. La
stessa autorita' provvede a rendere pubblici in un'apposita comunicazione
semestrale i dati relativi agli effetti indesiderati.
10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 12
1. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che detiene,
pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni
originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i
requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e
sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non
presenti segni di alterazione.
Art. 13
1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede
l'autorita' amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali con le modalita' di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno tre
anni la funzione di direttore tecnico di cui all' articolo 10, pur essendo sprovvisti di una delle
lauree ivi indicate, possono proseguire nell'attivita' stessa, purche' entro quattro mesi
documentino alla competente autorita' regionale la medesima attivita' e ottengano il
corrispondente attestato abilitante.
2. L'autorita' predetta, sulla base della documentazione acquisita, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della medesima, rilascia ai richiedenti un attestato abilitante alla
direzione tecnica della produzione documentata, dandone comunicazione al Ministero della
sanita'.
Art. 15
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietato impiegare nella
preparazione di cosmetici sostanze incluse nell'allegato II. I produttori e gli importatori di
cosmetici contenenti tali sostanze devono ritirare i prodotti dal commercio entro trenta giorni
dalla data predetta.
2. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8 , salvo
quanto previsto ai commi successivi, non possono essere immessi in commercio da
produttori ed importatori dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui agli allegati III, IV e V, sezione
prima, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed
importatori dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Dopo il 31 dicembre 1987 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma
terzo non possono piu' essere venduti o comunque ceduti al consumatore.
5. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V, sezione seconda,
della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed
importatori dopo il 31 dicembre 1986.
6. Dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel
precedente comma 5 non possono piu' essere venduti o comunque ceduti al consumatore.
7. Chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore
della presente legge puo' proseguire nell'attivita' purche' presenti la comunicazione di cui ai
5, 6, 7 e 8 dell' articolo 10 entro novanta giorni dalla predetta data.
8. Chi viola il disposto del comma 1 del presente articolo soggiace alle pene previste nel
comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 .
9. Chi viola le disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo soggiace alle pene
di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3, ovvero a quelle previste dai commi 2 e
3 del medesimo articolo 3, a seconda che la non conformita' attenga alla presenza di
sostanze non comprese negli allegati o al mancato rispetto dei limiti e delle condizioni
stabilite per le sostanze comprese negli allegati stessi.
10. Le pene richiamate nel comma 9 si applicano, altresi', in caso di violazione delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
11. Chi viola la disposizione del comma 7 del presente articolo soggiace alle sanzioni
previste dal comma 15 dell'articolo 10.
Art. 16
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei
confronti dei prodotti cosmetici, l'articolo 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del R.D.
30 ottobre 1924, n. 1938, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 17
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del
Ministero della sanita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana gli
elenchi di cui agli allegati II, III, IV e V, con aggiunta, accanto alle denominazioni ivi indicate,
della denominazione comune italiana o internazionale o di sinonimi o numeri di codice di
identificazione utili ad una piu' agevole comprensione degli elenchi medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
ALLEGATI
Allegato I
ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI
- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
- Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale,ecc.
- Saponi da toletta, saponi deodoranti, ecc.
- Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per il trattamento dei capelli
- tinture per capelli e decoloranti
- prodotti per l' ondulazione, la stiratura e il fissaggio
- prodotti per la messa in piega
- prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
- prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
- prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per l'igiene intima esterna
- Prodotti solari
- Prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe
Allegato II (*)
ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE NELLA COMPOSIZIONE
DEI PRODOTTI COSMETICI.
Allegato III (*)
· PARTE PRIMA
ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO E' VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI,
SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI
· PARTE SECONDA
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE
Allegato IV (*)
· PARTE PRIMA
ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI
COSMETICI
· PARTE SECONDA
ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO
ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI
Allegato V (*)
· SEZIONE PRIMA
ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI
COSMETICI
- PARTE PRIMA
ELENCO CONSERVANTI AUTORIZZATI
- PARTE SECONDA
ELENCO CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI
· SEZIONE SECONDA
ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI E' AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI
- PARTE PRIMA
ELENCO DEI FILTRI UV AMMESSI DI CUI E' AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI
COSMETICI
- PARTE SECONDA
ELENCO DEI FILTRI UV AMMESSI DI CUI E' PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATO
L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI
Allegato VI
rappresentazione grafica che rimanda al foglietto illustrativo
Allegato VII
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 8- BIS, COMMA 3
1. Il numero di registrazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3, comprende sette cifre:
le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza, le due
seguenti al codice attribuito a ciascuno Stato membro, in conformita' con il
seguente punto 2, le tre ultime sono attribuite dall'autorita' competente.
2. Sono attribuiti a ciascuno stato membro i seguenti codici:
01 Francia
02 Belgio
03 Paesi Bassi
04 Germania
05 Italia
06 Regno Unito
07 Irlanda
08 Danimarca
09 Lussemburgo
10 Grecia
11 Spagna
12 Portogallo
13 Finlandia
14 Austria
15 Svezia
(*) Per quanto riguarda gli allegati così contrassegnati si rimanda alla legge 713/86 ed ai
seguenti decreti ministeriali di aggiornamento:
24 gennaio 1987, n. 91, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 65 del 19/03/1987,
24 novembre 1987, n. 530, pubblicato nel S.O. n. 3 alla G.U. n. 303 del 30/12/1987,
28 dicembre 1988, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.48 del 27/02/1989,
15 gennaio 1990, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.58 del 10/03/1990,
3 settembre 1990, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 255 del 31/10/1990,
25 settembre 1991, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.299 del 21/12/1991,
30 dicembre 1992, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.28 del 04/02/1993,
16 luglio 1993, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.177 del 30/07/1993,
29 ottobre 1993, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.37 del 15/02/1994,
2 agosto 1995, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.301 del 28/12/1995,
2 settembre 1996, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.213 dell'11/09/1996,
24 luglio 1997, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.233 del 06/10/1997,
22 gennaio 1999, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.78 del 03/04/1999.
11 giugno 1999, pubblicato nella G.U.-S.G. - n. 151 del 30/06/1999.
06 luglio 2000, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 194 del 21.08.2000.
17 agosto 2000, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 248 del 23.10.2000.
11 settembre 2000, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 260 del 07.11.2000.
30 ottobre 2002, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 1 del 02.01.2003.
Per completezza di atti si riportano, inoltre, i seguenti articoli del decreto legislativo 126/97:
Art.12.
Allegati
1. Alla legge sono aggiunti gli allegati VI e VII costituenti rispettivamente gli allegati A
e B al presente decreto.
Art.13.
Comunicazione di dati da parte delle aziende in attività
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese in
attività al 31 dicembre 1996 devono trasmettere al Ministero della Sanità e alla
regione nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti di produzione o ha sede
l'impresa importatrice i dati previsti dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge,
come modificati dal presente decreto, aggiornati alla data di invio della
comunicazione, nonché indicare la sede nella quale saranno conservate le
informazioni di cui all'articolo 10-ter della legge, introdotto dall'articolo 10 del
presente decreto.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione
Amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. I cosmetici con etichettatura conforme a quanto previsto dall'articolo 8 della
legge, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 300, ma non conforme alle disposizioni dei commi da 1 a14
del nuovo testo dell'articolo 8 della legge, previsto dall'articolo 6 del presente
decreto, non possono essere immessi sul mercato da produttori e importatori,
anche da Paesi appartenenti all'Unione europea, decorsi centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti o
ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1998.
2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10-ter della legge, introdotto
dall'articolo 10 del presente decreto, ha effetto a decorrere dal centottantesimo
giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8-bis
della legge, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto, è emanato entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Si rammenta inoltre che, per quanto attiene la normativa relativa alle misure di
 

Direttiva C.E.E. del 1976 diventata poi legge in Italia (n. 713 dell' 11/10/86; G.U. n. 101 del 30/10/86) obbliga gli operatori cosmetici ad eseguire prima della tintura un "tocco di prova" (!) per accertare una eventuale allergia. La stessa direttiva ha limitato la concentrazione di alcune sostanze organiche ed ha reso obbligatoria la composizione che deve essere specificata dalla casa produttrice sui contenitori delle tinture
LEGGE 713/86
LEGGE 11 OTTOBRE 1986, N. 713
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI
(Pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 253 del 30 ottobre 1986)
(Testo integrato con il decreto legislativo 10 settembre 1991 n.300-pubblicato in S.O. alla
G.U. n. 221 del 20 settembre 1991 – e con decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 126 –
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 1997)
(Il testo riportato in grassetto è quello relativo alle modifiche apportate dal D. Lgs 126/97)
Art. 1
1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le
preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici
esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra,
organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo,
esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli
odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.
2. I prodotti cosmetici non hanno finalita' terapeutica e non possono vantare attivita'
terapeutiche.
3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che
figurano nell'allegato I annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei
cosmetici.
2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II e' tuttavia tollerata a
condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti
corretti di fabbricazione e purche' sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'
articolo 7 .
3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV e' consentito con le
limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi
allegati.
4. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.
5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non
possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o
per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.
5-bis. E' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti
sperimentati su animali a partire dal 1 gennaio 1998.
5-ter. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adegua, il termine di cui al comma
5-bis, a quello eventualmente stabilito dalla Comunita' europea secondo quanto
previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle
sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato scientificamente
dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di
protezione equivalente.
6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle
direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Con le stesse modalita' possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri
elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti
cosmetici.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica,
prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle
prescrizioni.
9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze
non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunita' economica europea, i
decreti stessi devono, indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene
autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione
l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a
contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.
10. Il Ministro della sanita' trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della legge nonche' sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.
10-bis. Ai fini della comunicazione annuale alla commissione europea dei dati sulle
sperimentazioni su animali, il Ministro della sanita' applica la procedura di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Art. 3
1. Salvo che i fatti non costituiscano i piu' gravi reati previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 7,
chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II e' punito
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000
o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda
da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo, e' soggetto chi
impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o
sostanze conservanti non comprese nell'allegato V - sezione 1°, o filtri U.V. non compresi
nell'allegato V - sezione 2°, o sostanze non comprese in altre liste positive aggiunte in
apposite sezioni dello stesso allegato V, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 .
2. Chiunque impiega nella preparazione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi negli
allegati III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati e' punito
con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 o,
se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
250.000 a lire 2.500.000.
3. Alle pene previste nel comma 2 e' soggetto, altresi':
a) chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese
nell'allegato V, sezioni prima e seconda, o in altre liste positive aggiunte in apposite
sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i
limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali
previsti nel medesimo articolo 2;
b) chiunque impieghi, nella preparazione di cosmetici, sostanze o combinazioni di
sostanze sperimentate su animali dopo il termine previsto dal comma 5-bis
dell'articolo 2 o dopo il diverso termine di cui al comma 5-ter dello stesso articolo.
3-bis. in caso di reiterazione la licenza di produzione e di commercio nel settore e'
sospesa per un periodo di tre mesi.
4. In caso di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste nei commi precedenti si
applicano all'importatore.
Art. 4
1. I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come presidi
medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e del regolamento approvato con regio decreto 6
dicembre 1928, n. 3112 .
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanita'
procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati
sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono
stati registrati come presidi medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi a:
a) revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonche' stabilire il
termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio
le confezioni a suo tempo autorizzate;
b) confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto finalita'
disinfettante, disinfestante o insettorepellente;
c) eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicita' dei prodotti di cui conferma la
registrazione le affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei prodotti o che
comunque attribuiscono ai preparati finalita' proprie dei prodotti cosmetici.
3. Quando, ai sensi del comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della
sanita' provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di pubblicita'
sanitaria relativa allo stesso. in caso di conferma della registrazione, i messaggi
pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere adeguati alle effettive caratteristiche del
prodotto.
4. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le
autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere applicati
sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca,
registrati come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge medesima. il Ministro della sanita', con proprio decreto, stabilisce il
termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio
le confezioni a suo tempo autorizzate.
Art. 5
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici
e importatrici, anche attraverso le loro associazioni, devono comunicare al Ministero della
sanita' gli elenchi delle sostanze e dei prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici.
Art. 6
1. L'istituto superiore di sanita' svolge, nella materia oggetto della presente legge, funzioni
di consulenza della competente amministrazione statale. In tale ambito, l'Istituto, oltre ad
esprimere parere sugli elenchi di cui all' articolo 5 :
a) fornisce valutazioni tecniche per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2
dell'articolo 7 ;
b) propone al Ministro della sanita' eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi, degli
adempimenti e delle modalita' previsti dagli articoli 2 e 4.
2. I criteri di massima in ordine all'idoneita' per i locali e le attrezzature delle officine di
produzione dei cosmetici di cui all' articolo 10 vengono stabiliti dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Art. 7
1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in
modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o
ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della
presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e
l'eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del
produttore o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della
commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. La presenza delle
indicazioni o delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i responsabili
dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio
decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici
ed altresi' i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonche',
se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.
3. Con lo stesso decreto vengono altresi' determinate le modalita' da seguire per il prelievo
di campioni di cui al successivo articolo 11.
4. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.
5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che,
nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, possono essere
dannosi per la salute e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a
lire 2.000.000.
6. Se il fatto e' commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da
un terzo a un sesto.
7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti
cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 8
1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei
normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se il
contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato come
condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo
facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile
dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione
europea. tali indicazioni possono essere abbreviate purche' sia possibile
l'identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali
del sistema metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale,
rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. l'indicazione non e' obbligatoria per i
campioni gratuiti, per le monodosi, nonche' per gli imballaggi preconfenzionati
solitamente commercializzati per insieme di pezzi,per i quali l'indicazione del peso e
del volume non ha rilevanza pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve
essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere
agevolmente determinato dall'esterno.in aggiunta alle indicazioni in misure legali del
sistema metrico, il contenuto nominale puo' essere espresso anche in unita' di
misura diverse, purche'con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle
misure legali;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla
quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7. Essa e' indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro .", seguita
dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se
necessario, tale scritta e' completata dall'indicazione delle condizioni la cui
osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta
dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. per i prodotti cosmetici
aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di
durata non e' obbligatoria;
d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nelle
colonne degli allegati III e V intitolate "Modalita' di impiego e avvertenze da indicare
obbligatoriamente sull'etichetta", le quali debbono figurare sul condizionamento
primario e sull'imballaggio secondario nonche' le eventuali indicazioni concernenti
precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale,
in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilita' pratica, un
foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali
indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione
abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire
sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;
e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione
della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilita' pratica dovuta alle ridotte
dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione puo' figurare soltanto
sull'imballaggio secondario di detti prodotti;
f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione
europea;
g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso;
h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento
dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti"
o"ingredients". In caso di impossibilita' pratica, queste indicazioni figurano su un
foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino allegati la cui presenza deve
essere richiamata sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul
condizionamento primario mediante una indicazione abbreviata o mediante il
simbolo raffigurato nell'allegato VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non
compaiono nella composizione del prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi assolutamente indispensabili come
solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.
2. i composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati
con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione
inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in
concentrazione superiore all'1%.
3. i coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti,
conformemente al numero Color index o alla denominazione di cui all'allegato IV.
4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli,
immessi sul mercato in varie sfumature di colore puo' essere menzionato l'insieme
dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "puo'
contenere" o il simbolo "+/--".
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista
dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della
Commissione delle Comunita' europee dell'8 maggio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L132 del 1 giugno 1996 e sue
modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi intale inventario, con
una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.
6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le
indicazioni di cui alle lettere d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato,
dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto
cosmetico.
7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o
della forma del prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera
h) del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul prodotto, oppure su un
foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato
in prossimita' del contenitore nel quale il prodotto cosmetico e' esposto per la
vendita.
8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o
preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 10, le diciture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere
riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad
un foglio riportante le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti
cosmetici e' consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque
minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali
minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale,
provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto
28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle
competenti autorita' nazionali.
11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della
legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.
12. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati alle norme di cui alla legge 29
maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997,n. 52, e relative norme di
attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi.
13. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 1 devono essere redatte
in lingua italiana.
14. Le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1 possono essere riportate anche
solo sull'imballaggio secondario del prodotto.
15. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattromilioni.
Art. 8-bis
1. Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del quale e' fabbricato un
prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un
prodotto cosmetico importato che, per motivi di riservatezza commerciale, intende
ottenere la non iscrizione di uno o piu' ingredienti di un prodotto cosmetico
nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), presenta a tal fine una domanda
presso il Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, d'ora in avanti indicato come "Ministero".
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
b) una precisa identificazione degli ingredienti per i quali e' richiesta la riservatezza,
tramite:
1) i numeri CAS (Chemical Abstracts Service), EINECS (European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances) e Colour index, la denominazione
chimica, la denominazione IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
la denominazione INCI, la denominazione della Farmacopea europea, la
denominazione comune internazionale dell'OMS e la denominazione della nomenclatura
comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici,se
esistono;
2) la denominazione ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) e il
numero ufficiale che e' stato attribuito all'ingrediente in caso di notificazione sulla
base della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, nonche' l'indicazione del
riconoscimento o del rifiuto di riconoscimento della riservatezza sulla base
dell'articolo 19 della stessa direttiva;
3) il nome della sostanza costitutiva di base, il nome della parte di pianta o di
animale utilizzata, il nome dei componenti l'ingrediente, quali i solventi, nel caso in
cui nomi e numeri di cui ai numeri 1) e 2) non esistano, ad esempio quando si tratta
di ingredienti di origine naturale;
c) la valutazione della sicurezza per la salute umana dell'ingrediente utilizzato nel
prodotto finito, tenendo conto del profilo tossicologico, della struttura chimica e del
livello di esposizione dell'ingrediente, secondo le condizioni di cui all'articolo 10-ter;
d) il prevedibile uso dell'ingrediente ed in particolare le varie categorie di prodotti in
cui sara' utilizzato;
e) una documentazione dettagliata dei motivi per i quali e' richiesta, a titolo
eccezionale, la riservatezza come, ad esempio:
1) il fatto che l'identita' dell'ingrediente o la sua funzione nel prodotto cosmetico da
immettere in commercio non e' descritta nella letteratura o e' sconosciuta alle
regole dell'arte;
2) il fatto che l'informazione non e' ancora di dominio pubblico, pur essendo gia'
depositata una richiesta di brevetto per l'ingrediente o per la sua utilizzazione;
3) il fatto che se l'informazione fosse nota l'ingrediente o il procedimento sarebbero
facilmente riproducibili, con pregiudizio del richiedente;
f) il nome di ciascun prodotto che conterra' l'ingrediente, se e' noto, e, se si prevede
di utilizzare diverse denominazioni sul mercato comunitario, l'elenco delle stesse.
se il nome del prodotto non e' ancora noto, la comunicazione potra' essere
effettuata successivamente, ma comunque almeno quindici giorni prima
dell'immissione sul mercato del prodotto stesso. Se l'ingrediente e' utilizzato in una
pluralita' di prodotti della stessa impresa, e' sufficiente una sola domanda, purche'
tali prodotti siano chiaramente indicati al Ministero;
g) una dichiarazione che precisi se una domanda e' stata presentata all'autorita'
competente di un altro Stato membro, nonche' informazioni in merito al seguito
dato a tale domanda.
3. Dopo avere ricevuto una domanda di riservatezza conforme al disposto del
comma 2, il Ministero la esamina entro un termine non superiore a centoventi giorni
e informa per iscritto il richiedente sul suo esito. In caso di accoglimento, il
Ministero comunica inoltre al richiedente il numero di registrazione attribuito
all'ingrediente secondo le modalita' di cui all'allegato VII. Tuttavia, per motivi
eccezionali, il Ministero puo' informare per iscritto il richiedente circa la necessita'
di un periodo di tempo supplementare, in ogni caso non superiore a sessanta
giorni, per esaminare la domanda.
4. Il rifiuto del riconoscimento della riservatezza deve essere motivato e vengono
chiaramente indicati al richiedente i mezzi di ricorso ed i relativi termini di
presentazione.
5. Il numero di registrazione di cui al comma 3 sostituisce la denominazione
dell'ingrediente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h).
6. Ogni modificazione delle informazioni fornite secondo il comma 2 deve essere
comunicata quanto prima al Ministero e comunque almeno quindici giorni prima
dell'immissione in commercio del prodotto per il quale e' stata concessa la
riservatezza di un ingrediente. La modifica della denominazione dei prodotti
cosmetici in cui e' contenuto l'ingrediente viene comunicata al Ministero almeno
quindici giorni prima dell'immissione sul mercato dei prodotti sotto tale nuova
denominazione.
7. Tenuto conto delle modificazioni di cui al comma 6 o nel caso in cui nuovi
elementi, in particolare motivi imperativi di sanita' pubblica, lo impongano, il
Ministero puo' revocare il riconoscimento della riservatezza; in tal caso informa il
richiedente della decisione entro i termini e secondo le modalita' di cui al comma 4.
8. Il riconoscimento della riservatezza ha una durata di validita' di cinque anni.
Tuttavia il destinatario della decisione, se ritiene che sussistano motivi eccezionali
che giustificano una proroga di tale durata, puo' presentare una domanda motivata
presso il Ministero che si pronuncia sulla stessa entro i termini e secondo le
modalita' di cui ai commi 3 e 4. La proroga non puo' superare i tre anni.
9. Le spese derivanti dalle attivita' di cui ai commi 3 e 8 sono a carico del
richiedente, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della
sanita' di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro.
10. Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione
europea in merito alle proprie decisioni di riconoscimento di proroga della
riservatezza indicando il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del
richiedente, i nomi dei prodotti cosmetici che contengono l'ingrediente per il quale
la riservatezza e' stata concessa, nonche' il numero di registrazione di cui al comma
3. La Commissione e gli altri Stati membri possono ottenere, a richiesta, una copia
del fascicolo contenente la domanda di riservatezza nonche' la decisione del
Ministero.
11. Il Ministero informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle decisioni
motivate di rifiuto o di revoca del riconoscimento della riservatezza, o di rifiuto della
proroga.
12. Il Ministero adotta le misure necessarie affinche' i dati riservati non siano
indebitamente divulgati.
13. Il Ministero riconosce le decisioni adottate dalle altre autorita' competenti degli
Stati membri in materia di riconoscimento o di proroga della riservatezza. Tuttavia,
se il Ministero contesta una decisione adottata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, puo' chiedere alla Commissione di adottare una decisione in base
alla procedura prevista dall'articolo 10 della direttiva del Consiglio 76/768/CEE, e
successive modificazioni.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque divulga indebitamente dati
qualificati riservati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 9
1. E' vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita' dei
prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno,
che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste dall' articolo 1 .
1-bis. Quando nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita'
dei prodotti cosmetici viene fatto riferimento a prove effettuate su animali, sulla
stessa etichetta, nella stessa presentazione alla vendita e nella stessa pubblicita'
deve essere chiaramente indicato se il produttore o i suoi fornitori hanno effettuato
direttamente o commissionato a terzi tali esperimenti e se essi riguardano il
prodotto cosmetico finito oppure i suoi ingredienti o entrambi.
2. Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato,
chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace alla sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed e' tenuto a pubblicare una rettifica con
gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicita', nel modo e nei termini stabiliti
dall'autorita' sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della
rettifica, la sanzione amministrativa e' raddoppiata.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di
cui al comma 1-bis soggiace alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei
milioni.
3. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicita' sanitarie rilasciate dal
Ministero della sanita', non potranno essere attribuite finalita' cosmetiche a prodotti
registrati come presidi medico-chirurgici o come specialita' medicinali.
Art. 10
1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in
officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione
tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e
tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al
relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di
un paese della Comunita' economica europea, con cui viga regime di reciprocita'.
2. Il direttore tecnico svolge la sua attivita' con un rapporto di lavoro che puo' essere di tipo
professionale.
3. Il direttore tecnico e' responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di
produzione e confezionamento conformemente alle buone pratiche di
fabbricazione, di cui al comma 4 o, in mancanza, alle disposizioni del decreto del
Ministro della sanita' 9 luglio 1987, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni,
senza pregiudizio della responsabilita' dell'imprenditore.
3-bis. L'importazione dei prodotti cosmetici da Paesi non membri dell'Unione
europea deve avvenire sotto la responsabilita' di un esperto avente i requisiti di cui
ai commi 1 e 2, il quale e' tenuto a valutare il metodo di fabbricazione utilizzato per i
prodotti stessi.
4. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono fissate ed
aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sulla
base delle norme comunitarie.
5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all'
articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio della
attivita' al Ministero della sanita' e alla regione.
6. la comunicazione deve contenere:
a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di
produzione;
b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il
profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la
documentazione comprovante l'acquisto o il leasing delle attrezzature sopradette;
c) le generalita' e la qualifica del direttore tecnico;
d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel
prodotto commerciale.
7. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 6 deve formare oggetto di nuova, preventiva
comunicazione.
8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) del comma 6, deve
essere fatta dagli importatori di prodotti in confezioni pronte alla vendita provenienti
da Paesi membri dell'Unione europea, mentre gli importatori da Paesi non membri
dell'Unione europea devono trasmettere comunicazione anche relativamente alle
generalita' ed alla qualificazione dell'esperto di cui al comma 3-bis.
8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire, con decreto, che i dati relativi alle sostanze
previsti nei commi 6, 7 e 8, ivi compresi quelli gia' comunicati, siano forniti al Ministero e
alle regioni, eventualmente tramite le associazioni di categoria, mediante idoneo supporto
magnetico, secondo le modalita' precisate nello stesso decreto.
9. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le regioni danno notizia al Ministero
della sanita', mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre
precedente.
10. Il Ministero della sanita' effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti di
produzione al fine di acquisire elementi per l'espletamento dei compiti affidati dalla
presente legge.
11. In qualsiasi momento l'autorita' sanitaria competente puo' accedere nei locali al fine di
effettuare ispezioni e puo' disporre l'adozione di particolari cautele e la esecuzione dei
lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al
confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal
decreto ministeriale di cui al comma 4.
12. Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre anni,
anche dopo la cessazione della produzione e del deposito, la documentazione relativa alla
composizione qualitativa e quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi.
12-bis. In caso di cessazione dell'attivita', i produttori e gli importatori devono darne
comunicazione al Ministero della sanita' e alla regione, entro sessanta giorni.
13. Nel caso di prodotti cosmetici "allo stato estero" il competente organo della vigilanza
sanitaria - previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorita'
doganali - puo' accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di prelievo in
collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o
del suo rappresentante in loco.
14. La suddetta operazione di prelievo puo' essere effettuata con le medesime garanzie,
presso le imprese destinatarie, se i prodotti cosmetici sono importati con la procedura
semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1,
tre-bis, 5, 6, 7, 8 e 12-bis, a quelle impartite dall'autorita' sanitaria competente ai sensi del
comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-bis e' soggetto alla
sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.
Art. 10-bis
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dello artigianato, sono stabiliti gli adempimenti che devono essere osservati
per assicurare l'agevole individuazione dell'importatore in ogni fase della distribuzione e
della vendita di cosmetici provenienti dall'estero.
2. In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni.
Art. 10-ter
1. Il produttore o il suo mandatario o la persona per conto della quale un prodotto
cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato di
un prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea
tiene ad immediata disposizione del Ministero della sanita' - Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ai fini dell'esercizio del controllo,
all'indirizzo specificato in etichetta come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a),
le seguenti informazioni:
a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i
profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e
all'indentita' del fornitore;
b) le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del
prodotto finito e i criteri di purezza e i criteri di controllo microbiologico dei prodotti
cosmetici;
c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;
d) la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana. A tale
riguardo, il produttore prende in considerazione il profilo tossicologico generale
degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione;
e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui
alla lettera d). Tali persone devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi
di laurea o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un Paese
dell'Unione europea: in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia, in
chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica o in chimica industriale; qualora il
valutatore sia, invece, in possesso di un titolo di studio conseguito ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in italia o in altro Paese dell'Unione
europea, e' necessario che l'interessato documenti di aver acquisito esperienza nel
settore specifico; il valutatore della sicurezza puo', analogamente a quanto avviene
per il direttore tecnico, svolgere la sua attivita' con un rapporto di lavoro anche di
tipo professionale. La figura del valutatore della sicurezza potra' coincidere con
quella del direttore tecnico o dell'esperto di cui all'articolo 10, comma 3-bis, qualora
questi ultimi posseggano i requisiti previsti dalla presente legge;
f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana
provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;
g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti
o del prodotto lo giustifichi.
2. Le aziende produttrici e distributrici di materie prime destinate ai prodotti
cosmetici sono tenute a fornire agli acquirenti tutte le informazioni necessarie alla
predisposizione della documentazione di cui alla lettera b) e alla valutazione della
sicurezza prevista alla lettera d) del comma 1, anche mediante dati sul potere
irritante ed allergizzante delle sostanze.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sulla base di disposizioni comunitarie, sono
definite linee guida sugli obblighi di informazione di cui al comma 2 e sulla
compilazione delle informazioni di cui al comma 1.
4. La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al comma 1, lettera d),
viene effettuata conformemente ai principi di buone pratiche di laboratorio, cosi'
come previsti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.120, per le prove sugli
ingredienti dei prodotti.
5. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere disponibili in lingua italiana o in
lingua inglese o francese.
6. Il produttore o il suo mandatario o la persona per conto della quale il prodotto
cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato del
prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti alla Unione europea deve
comunicare al Ministero della Sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza, l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione
nell'Unione europea dei prodotti cosmetici prima dell'immissione sul mercato,
nonche' l'indirizzo del luogo di detenzione delle informazioni di cui al comma 1,
qualora diverso da quello indicato in etichetta.
7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate
anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante puo' scegliere anche un
solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al
comma 1.
8. Ogni modificazione dei dati di cui ai commi 6 e 7 deve formare oggetto di nuova
preventiva comunicazione.
9. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque contravviene alle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire dieci milioni a
lire cento milioni, chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 e'
soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 11
1. Il Ministero della sanita' e l'autorita' sanitaria territorialmente competente in base
all'ubicazione dei locali di cui al comma 3 possono procedere in qualunque
momento al prelievo di campioni di prodotti cosmetici, con le modalita' stabilite dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 7.
2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le
modalita' in uso per i prodotti farmaceutici.
3. Il prelievo puo' essere effettuato presso l'officina di produzione, o di
confezionamento o presso il deposito dell'importatore o del distributore ubicati nel
territorio soggetto alla vigilanza dell'autorita' sanitaria che effettua il prelievo. E'
comunque ammesso il campionamento presso esercizi di commercio al dettaglio
qualora non risulti possibile o non risulti utile ai fini sanitari procedere al
campionamento nelle sedi previste dal primo periodo del presente comma.
3-bis. Le regioni e le province autonome assicurano che, in un arco di tempo dalle
stesse determinato, tutti gli stabilimenti di produzione ed i magazzini degli
importatori, anche da Paesi comunitari, situati nei territori di rispettiva competenza,
vengano sottoposti ad ispezioni finalizzate a verificare l'osservanza delle
disposizioni della presente legge, tenuto conto altresi' del sistema di certificazione
di qualita' eventualmente adottato. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni vengono
comunicati al Ministero della sanita'.
3-ter. Al fine di garantire un idoneo sistema di sorveglianza sul territorio nazionale, le
autorita' sanitarie regionali e locali trasmettono al Ministero della sanita', entro i mesi
di gennaio e luglio di ogni anno, i dati relativi agli effetti indesiderati comunque
correlati all'uso di prodotti cosmetici. Il Ministro della sanita' stabilisce le modalita'
attraverso le quali i cittadini possono segnalare gli eventuali effetti indesiderati dei
prodotti cosmetici.
4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa
ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorita' sanitaria, oltre a trasmettere il
rapporto all'autorita' giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il
Ministero della sanita'.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati
potranno presentare all'autorita' competente istanza di revisione in bollo.
6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute
nell' articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi
di revisione e' l'Istituto superiore di sanita'.
7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal
Ministero della sanita' o dalla autorita' sanitaria competente sulle sostanze contenute nei
prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.
8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla
composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.
9. Il Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7.
9-bis. Il Ministro della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza e' l'autorita' competente a richiedere le informazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 10-ter. Il Dipartimento si avvale, se del caso, dell'Istituto
superiore di sanita' e del Consiglio superiore di sanita' per la valutazione di tali
informazioni e dei dati trasmessi dalle autorita' regionali e locali ai sensi del comma
3-ter.
9-ter. A richiesta dell'autorita' di cui al comma 9-bis sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale le comunicazioni relative ai ritiri dal mercato dei prodotti cosmetici. La
stessa autorita' provvede a rendere pubblici in un'apposita comunicazione
semestrale i dati relativi agli effetti indesiderati.
10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 12
1. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che detiene,
pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni
originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i
requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e
sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non
presenti segni di alterazione.
Art. 13
1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede
l'autorita' amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali con le modalita' di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno tre
anni la funzione di direttore tecnico di cui all' articolo 10, pur essendo sprovvisti di una delle
lauree ivi indicate, possono proseguire nell'attivita' stessa, purche' entro quattro mesi
documentino alla competente autorita' regionale la medesima attivita' e ottengano il
corrispondente attestato abilitante.
2. L'autorita' predetta, sulla base della documentazione acquisita, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della medesima, rilascia ai richiedenti un attestato abilitante alla
direzione tecnica della produzione documentata, dandone comunicazione al Ministero della
sanita'.
Art. 15
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietato impiegare nella
preparazione di cosmetici sostanze incluse nell'allegato II. I produttori e gli importatori di
cosmetici contenenti tali sostanze devono ritirare i prodotti dal commercio entro trenta giorni
dalla data predetta.
2. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8 , salvo
quanto previsto ai commi successivi, non possono essere immessi in commercio da
produttori ed importatori dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui agli allegati III, IV e V, sezione
prima, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed
importatori dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Dopo il 31 dicembre 1987 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma
terzo non possono piu' essere venduti o comunque ceduti al consumatore.
5. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V, sezione seconda,
della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed
importatori dopo il 31 dicembre 1986.
6. Dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel
precedente comma 5 non possono piu' essere venduti o comunque ceduti al consumatore.
7. Chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore
della presente legge puo' proseguire nell'attivita' purche' presenti la comunicazione di cui ai
5, 6, 7 e 8 dell' articolo 10 entro novanta giorni dalla predetta data.
8. Chi viola il disposto del comma 1 del presente articolo soggiace alle pene previste nel
comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 .
9. Chi viola le disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo soggiace alle pene
di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3, ovvero a quelle previste dai commi 2 e
3 del medesimo articolo 3, a seconda che la non conformita' attenga alla presenza di
sostanze non comprese negli allegati o al mancato rispetto dei limiti e delle condizioni
stabilite per le sostanze comprese negli allegati stessi.
10. Le pene richiamate nel comma 9 si applicano, altresi', in caso di violazione delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
11. Chi viola la disposizione del comma 7 del presente articolo soggiace alle sanzioni
previste dal comma 15 dell'articolo 10.
Art. 16
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei
confronti dei prodotti cosmetici, l'articolo 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del R.D.
30 ottobre 1924, n. 1938, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 17
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del
Ministero della sanita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana gli
elenchi di cui agli allegati II, III, IV e V, con aggiunta, accanto alle denominazioni ivi indicate,
della denominazione comune italiana o internazionale o di sinonimi o numeri di codice di
identificazione utili ad una piu' agevole comprensione degli elenchi medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
ALLEGATI
Allegato I
ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI
- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
- Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale,ecc.
- Saponi da toletta, saponi deodoranti, ecc.
- Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per il trattamento dei capelli
- tinture per capelli e decoloranti
- prodotti per l' ondulazione, la stiratura e il fissaggio
- prodotti per la messa in piega
- prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
- prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
- prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per l'igiene intima esterna
- Prodotti solari
- Prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe
Allegato II (*)
ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE NELLA COMPOSIZIONE
DEI PRODOTTI COSMETICI.
Allegato III (*)
· PARTE PRIMA
ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO E' VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI,
SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI
· PARTE SECONDA
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE
Allegato IV (*)
· PARTE PRIMA
ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI
COSMETICI
· PARTE SECONDA
ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO
ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI
Allegato V (*)
· SEZIONE PRIMA
ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI
COSMETICI
- PARTE PRIMA
ELENCO CONSERVANTI AUTORIZZATI
- PARTE SECONDA
ELENCO CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI
· SEZIONE SECONDA
ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI E' AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI
- PARTE PRIMA
ELENCO DEI FILTRI UV AMMESSI DI CUI E' AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI
COSMETICI
- PARTE SECONDA
ELENCO DEI FILTRI UV AMMESSI DI CUI E' PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATO
L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI
Allegato VI
rappresentazione grafica che rimanda al foglietto illustrativo
Allegato VII
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 8- BIS, COMMA 3
1. Il numero di registrazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3, comprende sette cifre:
le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza, le due
seguenti al codice attribuito a ciascuno Stato membro, in conformita' con il
seguente punto 2, le tre ultime sono attribuite dall'autorita' competente.
2. Sono attribuiti a ciascuno stato membro i seguenti codici:
01 Francia
02 Belgio
03 Paesi Bassi
04 Germania
05 Italia
06 Regno Unito
07 Irlanda
08 Danimarca
09 Lussemburgo
10 Grecia
11 Spagna
12 Portogallo
13 Finlandia
14 Austria
15 Svezia
(*) Per quanto riguarda gli allegati così contrassegnati si rimanda alla legge 713/86 ed ai
seguenti decreti ministeriali di aggiornamento:
24 gennaio 1987, n. 91, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 65 del 19/03/1987,
24 novembre 1987, n. 530, pubblicato nel S.O. n. 3 alla G.U. n. 303 del 30/12/1987,
28 dicembre 1988, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.48 del 27/02/1989,
15 gennaio 1990, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.58 del 10/03/1990,
3 settembre 1990, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 255 del 31/10/1990,
25 settembre 1991, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.299 del 21/12/1991,
30 dicembre 1992, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.28 del 04/02/1993,
16 luglio 1993, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.177 del 30/07/1993,
29 ottobre 1993, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.37 del 15/02/1994,
2 agosto 1995, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.301 del 28/12/1995,
2 settembre 1996, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.213 dell'11/09/1996,
24 luglio 1997, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.233 del 06/10/1997,
22 gennaio 1999, pubblicato nella G.U.-S.G.- n.78 del 03/04/1999.
11 giugno 1999, pubblicato nella G.U.-S.G. - n. 151 del 30/06/1999.
06 luglio 2000, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 194 del 21.08.2000.
17 agosto 2000, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 248 del 23.10.2000.
11 settembre 2000, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 260 del 07.11.2000.
30 ottobre 2002, pubblicato nella G.U.-S.G.- n. 1 del 02.01.2003.
Per completezza di atti si riportano, inoltre, i seguenti articoli del decreto legislativo 126/97:
Art.12.
Allegati
1. Alla legge sono aggiunti gli allegati VI e VII costituenti rispettivamente gli allegati A
e B al presente decreto.
Art.13.
Comunicazione di dati da parte delle aziende in attività
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese in
attività al 31 dicembre 1996 devono trasmettere al Ministero della Sanità e alla
regione nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti di produzione o ha sede
l'impresa importatrice i dati previsti dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge,
come modificati dal presente decreto, aggiornati alla data di invio della
comunicazione, nonché indicare la sede nella quale saranno conservate le
informazioni di cui all'articolo 10-ter della legge, introdotto dall'articolo 10 del
presente decreto.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione
Amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. I cosmetici con etichettatura conforme a quanto previsto dall'articolo 8 della
legge, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 300, ma non conforme alle disposizioni dei commi da 1 a14
del nuovo testo dell'articolo 8 della legge, previsto dall'articolo 6 del presente
decreto, non possono essere immessi sul mercato da produttori e importatori,
anche da Paesi appartenenti all'Unione europea, decorsi centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti o
ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1998.
2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10-ter della legge, introdotto
dall'articolo 10 del presente decreto, ha effetto a decorrere dal centottantesimo
giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8-bis
della legge, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto, è emanato entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Si rammenta inoltre che, per quanto attiene la normativa relativa alle misure di
prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute
pubblica correlate alla Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (B.S.E./T.S.E.), nel
settore dei prodotti cosmetici sono attualmente in vigore i seguenti decreti ministeriali:
- D.M. 8 maggio 1996 - pubblicato sulla G.U. - S.G. n. 114 del 17/05/96
- D.M. 24 luglio 1997 - pubblicato sulla G.U. - S.G. n. 233 del 06/10/1997
- D.M. 22 gennaio 1999 - pubblicato sulla G.U. - S.G. n. 78 del 03/04/1999
Si riporta, per completezza, anche quanto previsto dalla legge 24 aprile 1998, n. 128,
pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 104 del 07/05/98;
Art. 28
(Etichettatura dei prodotti cosmetici)
All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo
6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e
della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: “aroma” sono inserite le seguenti: “specificando
se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale” 
prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute
pubblica correlate alla Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (B.S.E./T.S.E.), nel
settore dei prodotti cosmetici sono attualmente in vigore i seguenti decreti ministeriali:
- D.M. 8 maggio 1996 - pubblicato sulla G.U. - S.G. n. 114 del 17/05/96
- D.M. 24 luglio 1997 - pubblicato sulla G.U. - S.G. n. 233 del 06/10/1997
- D.M. 22 gennaio 1999 - pubblicato sulla G.U. - S.G. n. 78 del 03/04/1999
Si riporta, per completezza, anche quanto previsto dalla legge 24 aprile 1998, n. 128,
pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 104 del 07/05/98;
Art. 28
(Etichettatura dei prodotti cosmetici)
All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo
6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e
della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: “aroma” sono inserite le seguenti: “specificando
se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale” 




Acquista online i prodotti per la salute dei tuoi capelli e per la bellezza del tuo corpo

 HAIRPRODUCTS SHOP